Mons. Eugenio Corecco SUI MOVIMENTI



Da "Carisma", in lus et Communio, vol. 2, pp. 217-219

Contrariamente a quanto avviene nello Stato moderno, l'istituzione non coincide, nella Chiesa, con l'organizzazione pubblica del potere, cioè con l'autorità. Il rapporto interecclesiale non avviene, infatti, tra persona ed istituzione, bensì tra istituzione ed istituzione, cioè tra persona e persona, perché i sacramenti ed i ministeri non esistono in se stessi come astrazione istituzionale, nel segno della stessa logica ipostatizzazione applicata allo Stato e ai suoi uffici, ma come dimensione ontologica delle persone battezzate e ordinate sacramentalmente. Se per istituzione si intendono le strutture stabili e costitutive di una realtà sociale, bisogna convenire che questa struttura è conferita alla Chiesa dal Sacramento e dalla Parola, che si compenetrano a vicenda. La Chiesa, infatti, inizia ad esistere in quanto Chiesa, diversificandosi da un semplice regime "di religione cristiana" fondata solo sulla Parola e la fede in Cristo, con il sacramento del battesimo. L'istituzione si invera perciò attorno ai due poli del battesimo e dell'ordine sacro (convergenti con gli altri sacramenti dell'eucaristia), cioè del sacerdozio comune, che si esprime anche secondo la modalità della Parola emergente nel "sensus fidei" di tutti i fedeli, e del sacerdozio ministeriale, in cui il Sacramento e la Parola assumono la forza vincolante della Il potestas sacra". L'unico elemento non istituzionale della Costituzione della Chiesa è il carisma. Come si può evincere dalla dottrina di san Paolo, la sua esistenza, prima che il conferimento del sacramento dell'ordine (I-II Tim), presuppone, secondo quanto emerge chiaramente dalle lettere ai Romani e ai Corinzi, la recezione del battesimo. È necessario perciò nella Chiesa distinguere tra Istituzione e Costituzione, perché, contrariamente a quanto avviene nella struttura dello Stato, la Costituzione ecclesiale non coincide con l'istituzione. Essa comprende necessariamente sempre anche il carisma, liberamente suscitato dallo Spirito Santo, e di cui i consigli evangelici sono una delle forme permanenti e paradigmatiche del richiamo escatologico immanente a tutti i carismi. (...) Il carisma è sempre dato all'interno della istituzione per aiutarla a realizzare l'equilibrio insito alla sua polarità. Richiamandola alla priorità assoluta dello Spirito e relativizzando il suo potere affinché non diventi autarchicamente assoluto, il carisma la vivifica, aiutandola a superare lo scoglio della competitività propria ad ogni forma di potere, che nella Chiesa si è sempre tradotto in preminenza della gerarchia sui laici o dei laici sulla gerarchia.


Da "Istituzione e carisma in riferimento alle strutture associative", in lus et Communio, vol. 2, pp. 227 ss.

Nella realtà ecclesiale, "Costituzione" e "Istituzione" sono dunque due entità ben distinte, anche se non sono né separate, né tanto meno in opposizione l'una con l'altra. La "Costituzione" è un'entità più grande della "Istituzione", tanto che il teologo Hans Urs von Balthasar, in piena sintonia con una lunga tradizione dogmatica, arriva a definire l'Istituzione ecclesiale come una sorta di "kenotische Verfassung", cioè come di una riduzione kenotica del mistero della Chiesa, atta ad impedire attraverso la logica dell'obbedienza ecclesiale che garantisce il permanere della "Memoria Christi" la privatizzazione dell'esperienza ecclesiale. Questa importante e suggestiva conclusione del grande teologo svizzero va purtroppo relativizzata perché è evidente che von Balthasar nel suo giudizio identifica ancora, come tutti, l'Istituzione con gli elementi gerarchici (Papa, Concilio, Vescovi, ecc.), vale a dire con il Sacramento dell'Ordine Sacro, mentre, come vedremo dettagliatamente, ogni sacramento (e dunque anche il battesimo che conferisce il sacerdozio comune) è nella Chiesa elemento istituzionale. Malgrado questa evidente riduzione dei dati ecclesiologici su cui poggia l'Istituzione nella Chiesa, sulla scia di von Balthasar ed altri dogmatici, si comprende più facilmente come entrambi gli aspetti della realtà ecclesiale, ossia la Costituzione e l'Istituzione, sono soggetti all'intervento costante dello Spirito Santo il cui "opus proprium" è la costruzione di quella dimora la "communio" in cui l'uomo può ritrovare pienamente la sua libertà. Ora, la "communio" quale opera specifica dello Spirito Santo non è solo l'idea centrale dell'ecclesiologia insegnata dal Concilio Vaticano II ma costituisce anche, per usare la terminologia scolastica, il "principio formale" di tutto il diritto canonico, per cui entrambe le entità in questione, Costituzione ed Istituzione, hanno un significato giuridico che non va confuso con quello a loro attribuito dalla scienza giuridica statuale. Giuridico non è dunque sinonimo di istituzionale e le due categorie di "Istituzione" e "Costituzione" hanno nella Chiesa un significato diverso da quello da loro assunto nell'ordinamento giuridico dello Stato moderno. (...)

La funzione del battesimo quale elemento portante non solo della Costituzione ma anche dell'Istituzione ecclesiale dà la misura di come il rapporto fedele Chiesa non sia identico, né omologo a quello cittadino Stato. Infatti, nella Chiesa come realtà di comunione, contrariamente a quanto avviene nello Stato moderno, ogni rapporto interecclesiale non si realizza secondo la dialettica persona Istituzione, bensì come rapporto tra Istituzione e Istituzione, cioè tra persona e persona. (...) Nella Chiesa l'elemento che non permette di identificare la Costituzione con il fatto istituzionale è il Carisma. Pure quest'ultimo appartiene alla Costituzione in qualità di suo elemento primario, anche se è liberamente suscitato dallo Spirito Santo nei due poli o elementi principali dell'Istituzione: chierici e laici. In questa prospettiva non ci sono quindi dubbi sulla grande rilevanza giuridica del Carisma. Infatti, se è vero che l'esistenza del diritto canonico non deriva dalla dimensione sociale inerente alla natura dell'uomo e alla socialità umana emergente nella Chiesa, ma dalla forza giuridicamente vincolante insita ai Sacramenti e alla Parola (elementi generanti l'aggregazione sociale specifica alla "communio" ecclesiale), allora anche il Carisma nella sue forme più compiute emergenti per esempio nei carismi dei fondatori o delle fondatrici e definito anche "carisma originario" in quanto sta all'origine sia degli ordini religiosi, sia delle molteplici tipologie associative, sia dei nuovi movimenti ecclesiali è sorgente di fraternità e di comunione ed è dunque elemento ontologico, come tale tipicamente costituzionale. Infatti, non esiste Chiesa senza la presenza costituente e costituzionale del carisma. (...)

Quanto detto non deve ovviamente portare alla conclusione che il Carisma sia l'unico fattore costituzionale che fa sorgere nuove strutture associative ecclesiali. Con esso e prima di esso, infatti, anche gli altri due fattori costituzionali, ma di natura istituzionale (cioè la Parola e il Sacramento) sono fattori eminentemente aggreganti: ed in modo primordiale ed imprescindibile lo è l'eucaristia: "fons et origo" della Chiesa come "aggregatio fidelium". L'eucaristia tuttavia ha dato vita ad un paradigma di aggregazione ecclesiale che ha assunto solo dopo il III e IV secolo carattere di stabilità nella struttura giuridica della parrocchia. La parrocchia pertanto, a differenza della comunità eucaristica non è un'entità teologica ma storico giuridica, e per quanto importante sia a livello pastorale, non può essere considerata, dal profilo teologico, realtà costituente la Chiesa particolare. Infatti, mentre la Chiesa universale nasce dalle Chiese particolari ("ex quibus") e si invera in esse (" in quibus") la Chiesa particolare non nasce dalle parrocchie. Il principio "in quibus et ex quibus" della LG non è applicabile se non per analogia all'interno della Chiesa particolare, come emerge tra l'altro anche dalla constatazione che non c'è identità di struttura fra il Collegio dei Vescovi e il Presbiterio di una Chiesa particolare.

La parrocchia non è perciò un'entità giuridica ecclesiologicamente necessaria. Rispetto ad essa, infatti, il principio "in quibus et ex quibus" opera con ben maggior intensità, sia pure solo analogica, tra la Chiesa particolare e le legittime comunità eucaristiche in essa esistenti. Va tuttavia precisato che queste comunità eucaristiche possono assumere forme giuridiche differenti: quella fissa, della parrocchia appunto, e quelle variabili delle associazioni o dei movimenti. Quando un'associazione o un movimento celebra in proprio l'Eucaristia, si realizza il punto di convergenza, la cerniera, tra l'elemento istituzionale della Parola e del Sacramento e quello carismatico che ha dato origine al fatto associativo. In questo punto di convergenza si saldano l'elemento istituzionale e quello carismatico; ciò spiega il perché, spesso, nella Chiesa le esperienze associative sono più ricche e più intense di quelle vissute nella parrocchia; in forza della sequela al "carisma originario", il fedele è sollecitato a vivere più consapevolmente la comunione ecclesiale. In effetti il carisma, come abbiamo già visto, ha la funzione di vivificare l'Istituzione.

Evidentemente la convergenza tra carisma ed istituzione può avvenire, con identica intensità, anche in seno alla parrocchia. Va notato tuttavia che in essa il carisma non nasce in forza della sua strutturazione giuridico territoriale, sebbene in forza dell'essere la parrocchia una comunità eucaristica; ed in quanto tale egualmente aperta così come i Movimenti all'impatto dell'evento carismatico. Che poi tale impatto possa eventualmente apparire con minore frequenza, almeno statisticamente rispetto all'altissimo numero di parrocchie, è dovuto proprio al condizionamento che la struttura nella sua fissità determina inevitabilmente nei confronti di un fenomeno così libero e non prefigurabile quale il fiorire della fede nella sua creatività in forza dell'afflato dello Spirito Santo.


Da "Profili istituzionali di Movimenti nella Chiesa", in: Ius et Communio, vol. 2, pp. 155 161

Carismi e movimenti nella Chiesa

1. Sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale hanno origine in due sacramenti diversi, nel battesimo e nell'ordine sacro. Ciò significa che appartengono tutti e due all'ambito istituzionale della Chiesa di cui la Parola e il Sacramento sono i due elementi genetici. La preoccupazione del Vaticano ll di creare nella Chiesa uno spazio istituzionalmente più rilevante per i laici in quanto espressione del sacerdozio comune emerge con evidenza sia dal IV cap. della Lumen Gentium, sia dal fatto che il Concilio ha dedicato ad essi un intero documento, I'Apostolicam Actuositatem. (...)

Anche la dimensione carismatica appartiene alla costituzione o alla essenza della Chiesa, ma, in quanto tale, è diversa e si distingue dall'istituzione. Per cui è esatto affermare, come fanno alcuni teologi, che, oltre alla Parola e al Sacramento, anche il carisma è un elemento costitutivo della Chiesa. Mentre però i primi per la loro reciprocità strutturale convergono nel sacramento, in cui la Parola si concretizza, per generare la struttura istituzionale, il carisma per sua natura presuppone l'esistenza dell'istituzione. In quanto espressione privilegiata della presenza e dell'attività dello Spirito Santo, il carisma ha come funzione quella di provocare l'istituzione ad una autenticità e ad una vitalità che le permettano di essere realmente sostegno ed espressione del ministero della Chiesa. (...)

Il carisma è sempre dato all'interno della costituzione della Chiesa, nella sua bipolarità di sacerdozio comune e ministeriale. Il problema strutturale della Chiesa non è perciò quello di idealizzare l'unità tra il carisma e l'istituzione, ma l'unità tra il sacerdozio comune e quello ministeriale. (...)

L'istituzione cioè il sacerdozio comune e quello ministeriale ha bisogno del carisma per realizzare l'equilibrio all'interno della propria bipolarità. Richiamando alla dimensione escatologica dell'esistenza della Chiesa, il carisma sostiene l'istituzione nella ricerca della propria unità, minacciata costantemente dalla sempre latente antinomia, propria ad ogni forma di potere, che nella Chiesa si è tradotta in preminenza della gerarchia sui laici o dei laici sulla gerarchia. Tra le molteplici forme assunte dai carismi i consigli evangelici rappresentano una modalità fondamentale. Questa è la ragione per cui sono stati riconosciuti dalla Chiesa anche a livello giuridico. (...)

2. I movimenti hanno nella Chiesa una funzione analoga a quella dello "status perfectionis" nella misura in cui anch'essi sono espressione dei carismi suscitati dallo Spirito. Si allude, evidentemente, in questa sede, ai movimenti (...) in quanto idee forza che spingono all'azione, o in quanto corpo di dottrina (o "mistica") che portano all'azione. Per definizione i movimenti non sono perciò carismi individuali, ma piuttosto una forma di carisma vissuto comunitariamente, dove ogni singolo vive e partecipa del carisma principale e più forte della fondatrice o del fondatore.

Per questa loro funzione di segno all'interno della Chiesa i movimenti, che forse per la prima volta nella storia della Chiesa moderna si caratterizzano per la loro dimensione internazionale, hanno diritto di essere riconosciuti in quanto tali, analogicamente agli istituti religiosi. Sarebbe un modo di concretizzare anche giuridicamente il fatto che i carismi quando sono autentici e come tali riconosciuti dal sacerdozio ministeriale non sono suscitati nella Chiesa per l'usufrutto individuale, ma per l'unità di tutta la Chiesa.