Famiglia: un bene riconosciuto anche dallo Stato


Di Dante Balbo



Nel 1996 è stata approvata la legge sugli assegni famigliari che, oltre agli assegni di base, prevede due tipi di sostegni alla famiglia: l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia. Questi due benefici per la famiglia sono stati attivati dal 1 luglio 1997.

Abbiamo intervistato il signor Iginio Pedrioli, responsabile dell’ufficio  assicurazioni Sociali che si occupa di questo settore, per fare un bilancio provvisorio dell’impatto di questa legge, dopo un primo significativo periodo di applicazione.

D: Possiamo ricordare ai nostri lettori le condizioni per l’ottenimento dei due tipi di assegno, integrativo e di prima infanzia?

R: E’ sufficiente presentare un’unica richiesta e l’amministrazione valuta d’ufficio se esista il diritto anche all’assegno di prima infanzia.

Infatti vi è una gerarchia precisa per cui la prima valutazione viene fatta sul diritto all’assegno integrativo.

Hanno diritto a questo assegno i figli che non hanno ancora compiuto il 15 anno di età.

Se i bambini non hanno compiuto ancora tre anni e l’assegno integrativo non è sufficiente a coprire il minimo vitale garantito per la famiglia, allora entra in linea di conto anche l’assegno di prima infanzia.

Contrariamente all’assegno famigliare di base, ne possono usufruire tutti, salariati, indipendenti o senza attività lucrativa.

Il genitore o entrambi devono avere la custodia del figlio e devono essere domiciliati nel cantone da almeno tre anni, dove per domicilio si intende la residenza reale, non necessariamente il permesso c.

Per l’assegno di prima infanzia il domicilio è richiesto per entrambi i genitori, mentre per l’assegno integrativo è sufficiente il domicilio di almeno tre anni nel Cantone da parte della madre.

Naturalmente la prestazione è accordata tenendo conto della situazione economica.

La legge fissa dei limiti di reddito, il fabbisogno, un costo riconosciuto per la pigione, con un limite di deduzione massima e altri parametri di calcolo.

E’ perciò importante che si seguano scrupolosamente le indicazioni del formulario, per permetterci un calcolo esatto.

Bisogna anche dire che i parametri sono differenti se si ha il diritto ad un assegno integrativo o di prima infanzia.

Se cioè si hanno uno o più figli con meno di 15 anni, il fabbisogno e il reddito vengono confrontati, ritenendo una copertura massima del fabbisogno per ogni figlio, stabilita dalla legge.

Se invece vi sono figli con meno di tre anni, il reddito viene calcolato in rapporto al fabbisogno dell’intera famiglia, come in precedenza, e, se l’assegno integrativo non è sufficiente, si aggiunge l’assegno di prima infanzia.

Nel reddito è incluso anche l’assegno di base per cui per i salariati bisogna detrarlo dall’assegno massimo erogabile per il figlio.

Infine, se è vero che l’assegno di prima infanzia viene accordato in relazione al reddito famigliare, non sostituisce le prestazioni assistenziali dell’ufficio sostegno sociale e inserimento.

In altre parole se ci sono due genitori, anche se entrambi non lavorano e non hanno altri redditi, il nostro ufficio calcola per uno dei due un reddito ipotetico, che semmai verrà poi coperto dalle prestazioni assistenziali.

Un altro criterio importante riguarda il cuore stesso della legge, che è stata pensata per favorire il rapporto di uno dei genitori, di solito la madre, con i figli piccoli.

Questo per due ragioni complementari. Sappiamo dalla psicologia che il rapporto madre-bambino è fondamentale nei primi anni di età, per uno sviluppo sano e armonico. Inoltre non esistono sufficienti strutture capaci di accogliere il bambino, se la madre dovesse lavorare tutto il giorno, e, forse, è anche giusto che sia così.

Questa è la ragione per cui esistono due forme di assegno, uno di prima infanzia e l’altro integrativo. Dopo i tre anni di età, infatti, il bambino può essere inserito nelle strutture pubbliche  o private di scuole dell’infanzia.

Una condizione per l’ottenimento dell’assegno, dunque, è che uno dei due genitori in caso di famiglia biparentale o il genitore se si tratta di famiglia monoparentale, lavori al massimo al 50%, ma avendo almeno metà della giornata, ogni giorno, dedicata al figlio.

In altri termini non vengono accolte le domande di genitori che lavorano a tempo parziale ma usando giornate intere di lavoro.

Sul sito internet del Cantone Ticino (http://www.ti.ch/DOS/IstAS/temi/assfam/) si trovano i fogli per calcolare se si abbia o meno diritto a questi provvedimenti.


D: Quante famiglie hanno beneficiato di questo provvedimento finora?

R: Fino alla fine di agosto di quest’anno abbiamo ricevuto 5150 domande, che provenivano da situazioni famigliari differenti. Di queste 1757 hanno già ricevuto una risposta positiva e sono tuttora al beneficio di queste prestazioni.

293 di queste pratiche riguardano assegni di prima infanzia.

Notevole mi sembra il dato dei figli che hanno beneficiato di questo provvedimento: 2134 sono i figli che hanno beneficiato dell’assegno integrativo e 333 di loro, anche di quello di prima infanzia.

Un’ulteriore importante distinzione riguarda le famiglie monoparentali, che sono una fetta considerevole dei nostri beneficiari.

Quasi la metà dei figli infatti, appartengono ad una famiglia monoparentale, per la quale è generalmente la madre che si deve sobbarcare i costi e i disagi connessi con la conciliazione fra attività lavorativa e cura dei bambini.

Nonostante il breve periodo di attuazione della legge, abbiamo già dei casi che si sono conclusi, o perché i figli hanno già compiuto il 15esimo anno o perché le condizioni economiche della famiglia sono mutate così da non aver più bisogno del nostro contributo.

Si tratta di 608 famiglie per l’assegno integrativo e 38 per l’assegno di prima infanzia.

Quasi la metà dei casi di richiesta, vengono rifiutati dal nostro ufficio, essenzialmente per due ragioni: o non rispondono ai requisiti legali, in particolare manca la residenza nel cantone da almeno tre anni; oppure non ci sono i presupposti economici, cioè il reddito non è inferiore al fabbisogno secondo i parametri della legge.

Per completare il quadro, alla fine di agosto restavano 315 domande aperte, in attesa di una decisione.

D: Come descriverebbe la famiglia che richiede questo sostegno?

R: Come abbiamo visto, molte delle famiglie beneficiarie sono monoparentali e questo costituisce un significativo indice per chi si rivolge a noi. Oltre a questo non vi sono caratteristiche particolari che differenziano le famiglie in gruppi specifici. E’ d’altra parte evidente che il nostro servizio risponde ad un disagio e quindi sono canali privilegiati per l’avvio della domanda tutti i servizi statali o privati, che si occupano delle fasce di reddito inferiore. E’ sistematico ad esempio che l’ufficio del sostegno sociale e inserimento, (ex ufficio cantonale di assistenza) prima di erogare una prestazione ad una famiglia, la orienta ad una domanda di assegni integrativi o di prima infanzia.

D: Quasi la metà sono i casi respinti, non sono troppi?

R: No, da entrambi i punti di vista. Non sono eccessive le domande, nel senso che per noi è meglio dover respingere una richiesta piuttosto che rischiare di non concedere un diritto legittimo ad una famiglia che abbia avuto timore di domandare.

D’altra parte noi non siamo troppo duri, perché la legge non è soggetta ad interpretazioni soggettive e non esistono margini di benevolenza o rigidità. Purtroppo spesso semplicemente non coincidono i parametri della valutazione e quelli della domanda.

Ad esempio, il valore di una sostanza immobiliare non utilizzata come abitazione primaria, non è per noi quello di stima, ma quello commerciale reale.

D: Il diritto è acquisito una volta per tutte e il limite sono i tre o rispettivamente 15 anni del figlio?

R: Assolutamente no. Come per i provvedimenti assistenziali, essendo legato strettamente al reddito, l’assegno integrativo o di prima infanzia varia in funzione delle modifiche che accadono nella famiglia.

Questo è chiaramente esplicitato nella decisione dove si scrive che la famiglia deve immediatamente notificare le variazioni delle condizioni economiche, per poter adeguare l’assegno alle nuove situazioni. Noi dal nostro ufficio facciamo anche dei controlli regolari di verifica.

Purtroppo è anche accaduto che abbiamo dovuto richiedere la restituzione di somme erogate e questo non è mai piacevole.

D: L’esistenza di condizioni abbastanza precise  per l’attribuzione degli assegni impone una serie di controlli da parte del vostro ufficio. La sensazione a volte è che questi tempi siano lunghi, è un dato che può confermare?

R: Gli assegni integrativi e di prima infanzia sono complementari a tutte le altre fonti di reddito e quindi la domanda per il loro ottenimento non è così semplice da compilare e da corredare della documentazione necessaria. E’ raro che otteniamo richieste complete al primo invio e dobbiamo spesso chiedere ulteriori documenti o precisazioni.

Per i cittadini stranieri c’è un’ulteriore complicazione, perché dobbiamo richiedere una dichiarazione all’Ufficio Regionale degli Stranieri sul periodo di residenza nel Cantone e per questo ci vuole il suo tempo.

Se a questo si aggiunge che anche i beneficiari non sono così tempestivi nel fornirci i dati che mancano, si spiegano abbastanza i tempi relativamente lunghi, soprattutto soggettivamente vissuti dagli utenti.

Se la domanda è presentata correttamente è sufficiente un mese al nostro ufficio per fare una valutazione e non appena abbiamo gli eventuali documenti mancanti, la pratica viene immediatamente evasa.

D: A suo giudizio il provvedimento è sufficientemente conosciuto dalla popolazione e in particolare dai potenziali utenti? Quali misure sono state adottate per diffonderne la conoscenza?

R: Noi facciamo ogni anno una pubblicazione di tutte le prestazioni dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali sul Foglio Ufficiale con un comunicato stampa anche a tutti gli organi di informazione.

Abbiamo un sito su internet con la possibilità di importare un foglio di calcolo per l’autovalutazione del diritto alla richiesta degli assegni.

Naturalmente sono regolarmente informate le agenzie AVS dei comuni, attraverso le quali si deve effettuare la richiesta e tutti i servizi sociali di enti pubblici e privati.

Infine, come nel vostro caso, concediamo volentieri interviste, sia sulla carta stampata, sia con comparizioni televisive o radiofoniche.

D: Giudica positivo l’impatto del provvedimento per ridurre il carico delle prestazioni assistenziali?

R: L’assegno integrativo o di prima infanzia a differenza delle prestazioni dell’assistenza è un diritto per la famiglia, il riconoscimento del servizio che la famiglia offre ai suoi figli e a tutta la società in generale.

E’ chiaro, che il rapporto con il disagio sociale è stretto e che quindi è importante una valutazione della riduzione del ricorso alle prestazioni assistenziali per coloro che beneficiano della legge sugli assegni famigliari.

Non abbiamo ancora dei dati precisi, anche perché il calcolo è complesso, (non tutti coloro che si rivolgono a noi sono al beneficio dell’assistenza e viceversa), ma il coordinamento fra il nostro ufficio e quello del sostegno sociale e inserimento è assoluto, per cui è indubbio che un beneficio c’è ed è importante.

Questa questione che riguarda l’armonizzazione della politica sociale così come gli altri dati relativi all’impatto della legge sugli assegni famigliari, saranno oggetto di analisi del parlamento l’anno prossimo nell’ambito di una valutazione prevista dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore.