Morale sessuale
Il filo di Arianna
Per orientarsi nel labirinto delle "cause" di nullità


Il legame di un matrimonio religioso non si può sciogliere, ma si può scopertine/coprire che non è mai esistito.

Ecco qualche nota su questi casi speciali, che abbastanza raramente giungono ai tribunali ecclesiastici.

Appendice alla quarta lezione di morale sessuale e famigliare, tenuta da P. Lino Ciccone per i candidati al Diaconato Permanente presso la Facoltà teologica di Lugano. Anno accademico 1994-1995.

Lo sfondo

In un'epoca in cui il diritto civile sempre più costituisce una norma morale, il problema di annullare un precedente matrimonio, che tale non era, è una questione che interesserà forse pochi.

Il pensiero corrente si è spostato dal "matrimonio riparatore", per cui una donna era costretta a sposare se rimaneva incinta, al matrimonio riparatorio, per cui è un sacrosanto diritto della persona quello di rifarsi una vita se glie l'hanno rovinata un marito o una moglie che ora se ne sono andati.

Il fatto che il precedente matrimonio fosse stato celebrato in chiesa non conta molto, perché sempre più oggi il problema della coscienza è una dimensione personale, che riguarda il mio sentirmi a posto con me stesso.

Stiamo esagerando, naturalmente, altrimenti non scriveremmo neanche un articolo come questo, ma la tendenza è questa: il matrimonio è una dimensione che riguarda la copertine/coppia, il suo funzionamento o fallimento è un fatto privato, la chiesa non c'entra, se non per abbellire la cerimonia, o, nel migliore dei casi, dare un tocco di spiritualità ad un evento importante della propria vita.

In quest'ottica, l'annullamento, termine che vedremo è impreciso, non interessa, se non coloro che hanno scopertine/coperto la fede e la sua incidenza sulla vita non solo privata e si rendono conto che il loro matrimonio precedente era nullo dal punto di vista religioso.

Ostacoli

Quando poi a qualcuno viene l'idea di tentare questa strada dell'annullamento, si trova di fronte a due problemi seri.

Nessuno da niente per niente

La prima questione è un fatto di soldi. Siccome gli annullamenti che fanno scalpore sono quelli delle principesse o simili, allora si pensa che ottenere questo "permesso di divorzio" sia una questione di dichiarazione dei redditi.

Sbagliato. Il tribunale in sè non costa quasi niente, e i costi sono da collegare ad eventuali perizie o inchieste o interventi legali supplementari, dei quali il tribunale non può fare a meno. Nella maggior parte dei casi, non sono necessarie spese aggiuntive, perché il tribunale tenta di risolvere la questione il più economicamente possibile, soprattutto in termini di tempo.

Si tenga conto che i termini per la soluzione di un processo del tribunale diocesano sono fissati ad un anno. Se poi si fa un ricorso,perché la decisione del tribunale non ci soddisfa, l'organismo di appello, (tribunale interdiocesano) ha sei mesi di tempo per decidere.

L'Azzecca garbugli

La seconda obiezione che subito si pone è la difficoltà delle procedure, la scarsa confidenza con le questioni legali ecclesiastiche e il dubbio che alla fine si annullino i matrimoni degli amici dei preti o dei vescovi.

Sbagliato di nuovo.

La procedura è abbastanza semplice.

  1. Almeno uno dei due sposi deve essere convinto che il suo matrimonio non è valido.
  2. Si cerca un sacerdote che possa assisterlo nelle pratiche: non deve essere necessariamente un avvocato o un esperto di diritto canonico.
  3. Con il suo aiuto, si invia al tribunale diocesano una lettera o "libello introduttivo". Questa deve contenere i punti che appaiono nella traccia qui riportata.
  4. Poi inizia il processo vero e proprio, che termina con una decisione di dichiarata nullità del matrimonio, con conseguente libertà dei due non coniugi di sposarsi con chicchessia.
  5. In caso negativo si può ricorrere al tribunale interdiocesano, e se il ricorso è respinto, ci si può rivolgere alla famosa "sacra Romana Rota".

Ma, in pratica, quali sono i matrimoni che si possono annullare?

Nessuno. Per la Chiesa, un matrimonio celebrato con tutte le condizioni necessarie per definirlo tale non può essere annullato. Altrimenti non si vede perché non lo si chiami divorzio.

Le cause che comunemente si chiamano di annullamento sono infatti cause di "Nullità del vincolo".

La differenza sta nel fatto che un matrimonio dichiarato nullo, non è mai esistito. Si annullano quindi gli effetti di qualche cosa che non c'è mai stato.

Gli argomenti per dichiarare un matrimonio nullo sono dunque gli stessi che, rovesciati, rendono un matrimonio autentico.

Cause di nullità preliminari

Vi sono alcune difficoltà che rendono il matrimonio invalido alla radice, cioè a certe condizioni dovrebbe essere impossibile sposarsi. Se si scopertine/coprono dopo il matrimonio lo rendono nullo quasi automaticamente. Si tratta quindi di condizioni necessarie per decidere di sposarsi.

  1. I due sposi devono avere un'età sufficiente a comprendere il senso delle loro azioni;
  2. Non devono essere già sposati con qualcun altro;
  3. Non devono essere impegnati in un altro stato di vita, ordine sacro o professione di voti in una comunità religiosa;
  4. Non devono essere parenti, nemmeno acquisiti; nel caso che siano parenti, ma non lo sapevano, per esempio adottati in famiglie diverse, possono conservare il vincolo del matrimonio che viene sanato nonostante la difficoltà radicale;
  5. lo sposo non deve essere impotente, in modo permanente e già da prima del matrimonio;
  6. infine, il matrimonio deve essere celebrato o dal parroco di uno dei due sposi o da un sacerdote che abbia una delega scritta, altrimenti può essere formalmente invalidato.

Con questa ultima situazione si passa ad esaminare quelle condizioni che rendono nullo il matrimonio, anche se vi sono tutti i presupposti elencati in precedenza.

Cause di nullità strutturali

Il matrimonio, per essere valido, è un patto che viene stabilito su 4 punti fermi. Il primo è la libertà dei due sposi nel decidere di coniugarsi. questo elemento è indispensabile per rendere efficace il sacramento e i vincoli che in esso si accettano.

Gli altri tre invece sono gli elementi costitutivi di un matrimonio che si dica cristiano: fedeltà, indissolubilità e apertura alla fecondità.

Quando viene meno anche una sola di queste quattro condizioni, il matrimonio non è valido, cioè non è un matrimonio, perché incompleto.

Concretamente

  1. Se sono state esercitate delle pressioni per imporre la scelta matrimoniale, come nel caso del cosiddetto "matrimonio riparatore", per evitare la vergogna di una gravidanza fuori dal matrimonio;
  2. Se vi è una scarsa coscienza dei passi che si stanno compiendo o delle conseguenze della scelta matrimoniale, per ignoranza, o immaturità psicoaffettiva;
  3. Rientrano nelle difficoltà legate alla libertà di consenso anche le deliberate omissioni su una caratteristica del coniuge che ne distorca radicalmente l'immagine, una grave malattia psichiatrica o un massiccio coinvolgimento con le autorità penali, sono due esempi.
  4. Se si può dimostrare che uno dei coniugi o tutti e due non accettavano al momento delle nozze uno dei vincoli che compongono il patto coniugale, ad esempio, prevedendo il divorzio come possibile soluzione al non funzionamento della vita a due,

Questo ultimo punto è spesso complesso da dimostrare e occorrono testimoni, dichiarazioni precise e ricerche dettagliate.

Il matrimonio cristiano non è però un capestro e, quando non è valido, nessuno lo vuole conservare a forza. Lo dimostrano l'elenco di motivi di nullità che non è davvero esiguo e la disponibilità di un tribunale ecclesiastico diocesano, che più che un organo di giudizio implacabile, è un luogo di attenzione pastorale al dramma di molte famiglie desiderose di equilibrio e chiarezza.


Com'è composto il Tribunale: don Giovanni Maria Colombo, vicario giudiziale; don Ernesto Ratti, vicario giudiziale aggiunto; don Albino Arminas, giudice; don Sandro Bonetti, giudice; avv. Carlo Luigi Caimi, giudice; don Pierino Cavalleri, giudice; don Azzolino Chiappini, giudice; mons. Guido Crivelli, giudice; lic. jur. Renato Fadini, giudice; don Claudio Laim, giudice; avv. Franco Lardelli, giudice; don Carlo Quadri, giudice; mons. Franco Riva, giudice; avv. Rodolfo Schnyder, giudice; don Ernesto Volonté, giudice; don Ugo Zucchetti, giudice; don Mario Beltrami, difensore del vincolo; don Enzo Bisson, difensore del vincolo; don Giorgio Pugliese, difensore del vincolo; don Fernando Agustoni, attuario-notaio.-

Avvocati iscritti all'albo del Tribunale: Neri Capponi, Firenze; Lucilla Ferroni-Giacomazzi, Manno; Sandro Gherro, Padova; Renato Guidicelli, Lugano; Francesca Lepori- Colombo, Locarno; Gian Piero Milano, Roma.

(* Giornale del Popolo 7 Febbraio 1996 *)


Traccia di libello introduttivo

  1. Generalità complete del(la) richiedente: nome, cognome, data di nascita, genitori, indirizzo completo, ev. no. telefono, professione, religione.
  2. Generalità complete della controparte.
  3. Data, luogo, parrocchia (ev. diocesi) del matrimonio.
  4. Figli nati dal matrimonio.
  5. Infanzia e adolescenza (relazioni con i genitori, con eventuali fratelli e sorelle, studi, eventuali elementi importanti).
  6. Infanzia e adolescenza della controparte.
  7. Conoscenza, frequentazione, fidanzamento.
  8. Concezione del matrimonio del richiedente.
  9. Concezione del matrimonio della controparte.
  10. Decisione del matrimonio.
  11. Preparazione al matrimonio (spirituale e materiale).
  12. Con quale spirito da parte dei due sposi si è celebrato il matrimonio.
  13. Eventuali elementi che hanno caratterizzato la celebrazione e la festa delle nozze.
  14. Comunità di vita coniugale (come è andata, difficoltà, tentativi di risolvere le difficoltà, cause della rottura).
  15. Separazione effettiva e da parte di chi dei due.
  16. Divorzio civile e richiedente.
  17. Carattere del(la) vostro(a) ex-coniuge.
  18. Altri elementi che possono illustrare la situazione.
  19. Per quali motivi è richiesta la dichiarazione di nullità del matrimonio.
  20. Elenco dei testimoni (nome, cognome, indirizzo completo, ev. no. tel.).
  21. Eventuali documenti.